Immobili in usucapione. Imposta di registro agevolata

Pubblicato il 21 marzo 2012 Con risoluzione n. 25/E del 20 marzo 2012, l’Agenzia delle entrate affronta il discorso dell’equiparazione della tassazione per usucapione a quella dei trasferimenti di proprietà.

Sposando il principio di diritto di alcune pronunce della Corte di Cassazione (sentenza 29371/2008 e del 581/2010), l’Agenzia interviene per stabilire se in virtù della suddetta analogia trovi riscontro l’applicabilità delle agevolazioni riservate all’acquisto della prima casa anche all’ipotesi di acquisizione di un immobile per usucapione.

La risposta dell’Agenzia ha confermato l’orientamento giurisprudenziale. L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha precisato che anche gli immobili che vengono trasferiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria, se destinati a prima abitazione, godono dell’agevolazione “prima casa”.

Tuttavia vi è da fare una distinzione. L’agevolazione prima casa deve essere riferita alla sola imposta di registro nel caso dell’acquisto per usucapione di immobili adibiti a prima abitazione. L’analogia non può essere estesa all’imposta ipotecaria e catastale, che quindi non beneficiano del trattamento agevolato. Ciò, in quanto, la legge sull’imposta di registro affronta espressamente il discorso della tassazione in ipotesi di usucapione, cosa che invece non viene fatta all’interno della normativa che regola l’imposta ipotecaria e catastale. Ma vi è di più. Anche facendo riferimento al Dlgs 347/1990 è prevista l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per tutti quegli atti cui si applica l'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta di registro.
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