Impignorabilità dei beni del fondo. Onere probatorio al debitore

Pubblicato il 27 ottobre 2017

Nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte, è ammissibile l’iscrizione ipotecaria sui beni di un fondo patrimoniale, anche se il debito con l’amministrazione finanziaria nasce dall’attività aziendale, qualora l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia del contribuente o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni.

In questo contesto, spetta al debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo, l’onere della prova dell’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 25443 depositata il 26 ottobre 2017, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, pronunciandosi con riferimento ad un’iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, aveva erroneamente ritenuto inadempiuto l’assolvimento dell’onere della prova in capo al creditore, quando, come ricordato, sarebbe spettato al debitore/contribuente dimostrare l’estraneità del debito tributario alle esigenze della famiglia.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy