Implementata la procedura per l’acquisizione d’ufficio del Durc

Pubblicato il 18 febbraio 2012 L’Inps, con il messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, rende noto che come già accade per l’Inail e le Casse edili, nel caso di irregolarità contributiva riscontrata ai fini del Durc, deve essere indicato l’importo dell’inadempienza debitoria, che dovrà essere regolarizzata entro i 15 giorni dal “preavviso di accertamento negativo”.

A partire dal 14 febbraio scorso, inoltre, si fa presente che per alcune tipologie di contratto (subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto e le agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni), le richieste di DURC vanno effettuate esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni interessate.

In agricoltura (Durc Agr – Cau), la richiesta di regolarità ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti, delle agevolazioni, delle autorizzazioni e dei finanziamenti va fatta direttamente dalle stazioni appaltanti.

Con lo stesso messaggio, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale 4.0 è stato aggiornato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy