Implementata la procedura per l’acquisizione d’ufficio del Durc

Pubblicato il 18 febbraio 2012 L’Inps, con il messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, rende noto che come già accade per l’Inail e le Casse edili, nel caso di irregolarità contributiva riscontrata ai fini del Durc, deve essere indicato l’importo dell’inadempienza debitoria, che dovrà essere regolarizzata entro i 15 giorni dal “preavviso di accertamento negativo”.

A partire dal 14 febbraio scorso, inoltre, si fa presente che per alcune tipologie di contratto (subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto e le agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni), le richieste di DURC vanno effettuate esclusivamente dalle stazioni appaltanti pubbliche e dalle amministrazioni interessate.

In agricoltura (Durc Agr – Cau), la richiesta di regolarità ai fini dell’ottenimento dei finanziamenti, delle agevolazioni, delle autorizzazioni e dei finanziamenti va fatta direttamente dalle stazioni appaltanti.

Con lo stesso messaggio, l’Inps comunica che l’applicativo dello Sportello unico previdenziale 4.0 è stato aggiornato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy