Imponibile l’accordo misto per la parte eccedente il valore del costo del personale

Pubblicato il 08 settembre 2010

La Corte di Cassazione, con sentenza 19129 depositata in data 6 settembre 2010, ha sancito un principio di diritto in materia di accordi misti. Nel caso in cui, infatti, due imprese stipulino un accordo misto che interessi in parte il prestito di personale e in parte il perseguimento di obiettivi differenti, la Corte ritiene che l’accordo potrà essere assoggettato ad Iva solo per la parte eccedente il valore del costo del personale.

In un primo momento sulla questione si era pronunciata l’agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto indetraibile l’Imposta in caso di rimborso dell’importo da un’impresa all’altra rispetto alla retribuzione dei dipendenti. I giudici Supremi hanno puntualizzato che non è imponibile la quota di imposta relativa all’importo del prestito di personale concesso, mentre è ammessa a detrazione l’eventuale parte eccedente che riguarda altri tipi di servizi.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in Gazzetta Ufficiale

03/12/2025

Mercati online ed e-commerce. Corte UE: responsabilità rafforzata sulla privacy

03/12/2025

CCNL Panificazione: aumenti anche per le aziende aderenti a FIPPA

03/12/2025

Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero

03/12/2025

Versamenti di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali. Chiarimenti Inps

03/12/2025

Divieto di licenziamento: certificato di gravidanza anche solo in sede di ricorso

03/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy