Importatore non stabilito nella UE, rappresentanza indiretta in dogana

Pubblicato il 20 ottobre 2022

Con avviso del 19 ottobre, l’Agenzia delle Dogane ha richiamato la circolare n. 40/D/2021, che contiene indicazioni operative nel caso di importatore stabilito al di fuori dell’UE, con riguardo, tra l’altro, alla rappresentanza in dogana.

Le Dogane, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di utilizzare la rappresentanza diretta nella specifica fattispecie, hanno ritenuto opportuno fornire ulteriori dettagli in proposito.

A tal fine, sono stati ribaditi i contenuti principali della circolare n. 40/2021, che vengono di seguito riportati:

  1. l’importatore non stabilito nell’UE può solo nominare un “rappresentante doganale indiretto”, stabilito nel territorio dell’UE, che agirà come “dichiarante”;
  2. le deroghe a tale condizione sono esclusivamente quelle definite dall’articolo 170, par. 3, del Codice doganale dell’Unione (CDU).

Pertanto, a fronte di operazioni effettuate da un importatore non stabilito nell’UE il tracciato dichiarativo dell’importazione di merci relativo al data element 13 06 000 000 non deve essere valorizzato, in quanto il rappresentante indiretto deve trovare collocazione, nell’ambito del medesimo tracciato, nel data element 1305 relativo al dichiarante.

NOTA BENE: I Servizi della Commissione, escludendo la possibilità di utilizzo della rappresentanza diretta da parte di importatore non stabilito nel territorio dell’UE, hanno, inoltre, precisato che nel caso di specie non è possibile per il rappresentante indiretto, nominato da un importatore non stabilito nell’UE, nominare, a sua volta, un altro rappresentante doganale.

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