Imposta di bollo virtuale: come rimediare al versamento in eccesso

Pubblicato il 23 giugno 2023

L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 350/2023 si occupa di una situazione in cui il contribuente afferma di aver assolto l'imposta di bollo in modo virtuale in misura superiore a quanto dovuto e chiede come procedere per emendare.

Gli errori, viene precisato, sono emersi dopo la scadenza del termine ordinario per l'invio della dichiarazione dell’anno 2021. L’imposta di bollo effettivamente dovuta è risultata essere inferiore a quella versata.

L’istante ritiene di poter provvedere con una dichiarazione integrativa a favore.

Imposta di bollo virtuale in eccesso: possibile la dichiarazione integrativa a favore?

Seppure da quanto contenuto nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non emerga la presenza di un termine ultimo entro il quale inviare la dichiarazione sostitutiva, l’Agenzia esclude che il contribuente possa avvalersi di tale strumento.

Infatti non risulta possibile correggere eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno nel caso di imposta di bollo assolta in modo virtuale; la dichiarazione integrativa è applicabile esclusivamente alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto.

Imposta di bollo virtuale in eccesso: istanza di rimborso 

Invece, si afferma nella risposta n. 350 del 19 giugno 2023, il recupero di quanto versato in più può avvenire mediante apposita istanza di rimborso da presentare entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

Negata anche la possibilità di compensare l'imposta con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022 o di ricorrere al ravvedimento operoso.

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