Imposta di soggiorno, chiarimenti sul modello dichiarativo

Pubblicato il 10 febbraio 2023

In merito all’adempimento riguardante la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta successivi al 2020 e 2021, precisazioni sono state rese dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 9 febbraio 2023 e richiamano le FAQ pubblicate dallo stesso il 19 settembre 2022.

Imposta di soggiorno: quale modello per la dichiarazione?

Il Dl n. 34/2020, convertito, modificando il Dlgs n. 23/2011, ha stabilito che la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022.

Nelle FAQ citate è stato affermato che, considerato che lanno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale:

La risoluzione n. 1/DF/2023 ribadisce che per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ (quindi dall’anno d’imposta 2022), l’adempimento dichiarativo deve essere assolto esclusivamente utilizzando il modello ministeriale approvato con Dm 29 aprile 2022.
Infatti, nella normativa non sono presenti disposizioni che prevedano una facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno.

NOTA BENE: Pertanto, assolto l’obbligo dichiarativo come detto sopra, i soggetti non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni ai comuni.

Rileva il Mef che prevedere ulteriori forme di comunicazione costituirebbe un onere aggiuntivo, in contrasto con l’obiettivo di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sancito dallo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000).

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