Imposte agevolate per l’usucapione quinquennale

Pubblicato il 28 luglio 2011 Relativamente all’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici a mezzo si usucapione quindicennale, l’Agenzia delle entrate rivede i propri precedenti chiarimenti giudicandoli superati ed afferma l’assoggettamento ad imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa per le sentenze dichiarative dell’usucapione speciale di fondi rustici, che consegue ai casi di acquisto della proprietà per possesso continuato per quindici anni.

L’Agenzia rammenta che con risoluzioni del 2007 e 2008 era stato affermato che le disposizioni agevolative per la piccola proprietà rurale erano applicabili ai casi di acquisto in buona fede da chi non era proprietario ma non nei casi di possesso continuato per quindici anni (usucapione speciale). Ma su tale posizione esprimeva il dissenso la Corte di cassazione, con sentenza n. 14520 del 2010, che al contrario stabiliva l’applicazione delle suddette agevolazioni a tutte le ipotesi previste dalla legge sull’usucapione speciale per la piccola proprietà rurale ( L. n. 346 del 1976).

Ora il fisco, con risoluzione n. 76 del 27 luglio 2011, concorda con la giurisprudenza sostenendo che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 9 del DPR 29 settembre1973, n. 601 debbano trovare spazio per tutti gli acquisti di proprietà in discorso compresa l’ipotesi di acquisto della proprietà dei fondi rustici in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy