Imprese appaltatrici. Semplificazione per l'iscrizione nelle liste antimafia

Pubblicato il 16 luglio 2013 Il Governo dà attuazione alla legge n. 190/2012 - art. 1, commi dal 52 al 57 – nella parte che prevede l'istituzione presso le Prefetture, Ufficio Territoriale del Governo, di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

Con decreto del 18 aprile 2013, pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 164 del 15 luglio 2013, viene illustrata la disciplina riguardante le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento della suddetta lista. Il decreto entra in vigore il 14 agosto 2013.

L'iscrizione negli elenchi è volontaria e dura 12 mesi a partire dalla data in cui essa è effettuata.

Per richiedere l'iscrizione, l'impresa deve presentare, anche per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui intende iscriversi. Sia nel caso di accoglimento del provvedimento di iscrizione che nel caso di diniego, la Prefettura effettua la comunicazione per via telematica. La Prefettura dispone di 90 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento dell'istanza di iscrizione, per terminare il procedimento.

All'impresa iscritta nella suddetta lista non viene richiesta, in sede di appalto, la certificazione antimafia.

In virtù del principio della trasparenza della p.a., ogni Prefettura è tenuta a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, nella parte "Amministrazione trasparente", l'elenco di propria competenza nonché l'indirizzo della Pec alla quale inoltrare le richieste di iscrizione.
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