Imprese artigiane: riduzione premi assicurativi INAIL per il 2024

Pubblicato il 07 novembre 2024

Il Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2024, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, determina una riduzione dei premi assicurativi INAIL per l’anno 2024, a favore delle imprese artigiane che non hanno registrato infortuni nel biennio 2022/2023.

La riduzione è fissata al 4,81% del premio assicurativo per l’anno 2024.

Destinatari della riduzione dei premi

La riduzione dei premi, prevista dall’articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente riconosciuta alle imprese che rispettano tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione, finalizzati all'eliminazione delle fonti di rischio e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Tali piani devono essere concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale, eventualmente anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro. Inoltre, per accedere al beneficio, è essenziale che le imprese non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione alla riduzione.

Misura della riduzione dei premi

L’articolo 1, del D.M. 9 ottobre 2024, rubricato “Riduzione dei premi per gli artigiani,” stabilisce che la riduzione applicabile alle imprese artigiane che non abbiano registrato infortuni negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia pari al 4,81% dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2024.

Verifiche INAIL e risorse economiche

L’articolo 2 del decreto avente per oggetto le risorse economiche, stabilisce che eventuali economie derivanti dalla riduzione dei premi siano destinate ad aumentare l’ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione alle aziende che possiedono i requisiti previsti dal decreto.

Si rammenta inoltre che l’INAIL, anche successivamente, provvederà a verificare che le imprese richiedenti abbiano rispettato tutte le condizioni necessarie per beneficiare della riduzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Sistemazioni idraulico forestali - Ipotesi di accordo 4/12/2025

23/01/2026

Sistemazioni idraulico forestali. Tabelle retributive

23/01/2026

Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

23/01/2026

IVA e broker assicurativi: confine tra consulenza e intermediazione

23/01/2026

Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito

23/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare

23/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy