Imprese confiscate, Durc subordinato al programma di ripresa dell’attività

Pubblicato il 24 giugno 2019

Ai fini del rilascio del Durc, rilevano esclusivamente gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata. Infatti, l’esposizione debitoria maturata antecedentemente alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

A rilevarlo è l’INPS, con il messaggio n. 2326 del 20 giugno 2019.

Durc nelle imprese confiscate e sequestrate

L’art. 34 della L. n. 161/2017 ha delegato il Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

La delega ha avuto attuazione con l’emanazione del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72. All’art. 4 del menzionato decreto legislativo, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, il legislatore ha disposto che ai fini del rilascio del Durc bisogna tenere conto esclusivamente degli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata di cui all’art. 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ne deriva che i debiti previdenziali maturati in data anteriore alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, restano esclusi dalla verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015. Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.

Crediti maturati dalle imprese confiscate e sequestrate trasmessi all’AdR

Nulla osta, precisa l’Istituto Previdenziale nel messaggio in commento, al fatto che tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, possano essere trasmessi all’Agente della Riscossione.

 

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy