Imprese di credito: ritoccato il regolamento del Fondo

Pubblicato il 24 ottobre 2012 È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 247 del 22 ottobre 2012, il decreto n. 180 del 12 marzo 2012 del ministro del Lavoro di concerto con il ministero dell’Economia. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 6 novembre 2012, apporta modificazioni al regolamento approvato dal decreto n. 158/2000, che ha istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.

Si stabilisce una nuova disciplina che opererà in via emergenziale. Il Fondo, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, provvederà:

- all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

- al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

L'accesso alle prestazioni in oggetto è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali e all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

Le istanze sono valutate dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, se la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, hanno la precedenza.

Nel decreto trovano spazio anche incentivi alle imprese, destinatarie dei contratti collettivi nazionali del credito, che assumeranno a tempo indeterminato lavoratori beneficiari delle nuove prestazioni. In tal caso, il trattamento residuo sarà erogato a favore della stessa azienda fino al termine dei 24 mesi.
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