Imprese familiari che operano in cantieri temporanei e mobili

Pubblicato il 26 giugno 2015

Con la risposta all’interpello n. 3 del 24 giugno 2015, la Commissione in materia di salute e sicurezza nel lavoro ha chiarito che, in generale, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari, di cui all'art. 230 bis c.c., si applica l’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), Testo Unico in materia di sicurezza e salute, le stesse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall’art. 96 del medesimo decreto.

Tale piano deve riportare tutti i punti dell'allegato XV, ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari per cui, ad esempio, nel POS non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy