Imprese in fallimento o in amministrazione straordinaria. Operativi gli esoneri per il contributo di licenziamento e per le quote di accantonamento TFR

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Il decreto legge n. 109 del 28 settembre 2018 (c.d. “Decreto Genova”) ha reintrodotto, per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure di licenziamento di tutti i lavoratori o la stiano cessando.

In aggiunta, è stata prevista la possibilità - per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria che usufruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 - di essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa, a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del c.d. “contributo di licenziamento”.

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