Impronte digitali per controllare le presenze: non senza consenso specifico

Pubblicato il 01 giugno 2023

Illegittimo l’utilizzo di un sistema di rilevazione biometrica per il controllo dell’accesso ai luoghi di lavoro senza il consenso specifico dei dipendenti.

E' quanto confermato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 13873 del 19 maggio 2023, di rigetto del ricorso promosso da una società datrice di lavoro contro una decisione della Corte d'appello

Quest'ultima, oltre a dichiarare l'illegittimità dell’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica in esame - che si basava sulla cattura di 96 informazioni geometriche della mano di ogni dipendente - ne aveva ordinato l’interruzione nei confronti del lavoratore ricorrente.

Trattamento dei dati biometrici dei dipendenti, legittimo?

Nel respingere il motivo di appello dell'azienda, la Corte territoriale aveva in primo luogo precisato che l’utilizzo di sistemi biometrici rientra tra i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato.

I giudici di gravame, a seguire, avevano richiamato una serie di provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tra questi, il pronunciamento n. 4/2013, con il quale il Garante privacy aveva disposto che la società, dalla data del provvedimento, potesse trattare, senza il consenso degli interessati e per le sole finalità di rilevazione delle presenze, i dati della geometria della mano dei lavoratori.

Questo, però, a condizione del rigoroso rispetto delle modalità indicate e degli accorgimenti che la società si era impegnata ad adottare, con particolare riferimento alla memorizzazione dei dati su un supporto posto nell'esclusiva disponibilità dei dipendenti.

Il Garante, contestualmente, aveva anche dichiarato che il trattamento effettuato fino a quel momento non fosse conforme a legge, essendo stato realizzato in assenza di uno specifico consenso espresso da parte degli interessati, ovvero di altro valido presupposto di liceità del trattamento.

La Corte d’appello aveva condiviso tale provvedimento: il consenso indicato dall’azienda non poteva reputarsi specifico, perché non riferito all’utilizzazione dello strumento di rilevazione biometrica.

Non ricorreva, inoltre, fino alla data del provvedimento del Garante, altro presupposto alternativo di liceità ex art. 24 del Codice per la protezione dei dati personali.

Conclusivamente, è stata ritenuta corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, avendo, questa, espresso la propria valutazione giuridica del caso in termini adesivi rispetto a quanto ritenuto dal Garante in relazione allo stesso caso.

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