Imu, le pertinenze devono risultare nella dichiarazione annuale

Pubblicato il 20 giugno 2012 Con l’ordinanza n. 10090 del 19 giugno 2012, la Corte di Cassazione, confermando l'orientamento giurisprudenziale già noto in materia di Ici, ha risolto la questione riguardante la tassazione di un’area fabbricabile assunta come pertinenza di un fabbricato.
Per i giudici, infatti, le affermazioni passate rimangono valide anche nel caso di applicazione dell’Imu sperimentale.

Richiamando l'articolo 2, lett. a), del decreto legislativo 504/92, riproposto nell'Imu dall'articolo 13, comma 2, del Dl 201/11, in base al quale l'area non è autonomamente soggetta a imposta ma costituisce parte integrante del fabbricato, è stato ora precisato che l’applicazione di questa agevolazione richiede regole severe.

Dunque, anche per l’Imu, la natura pertinenziale di un'area fabbricabile ai fini Ici deve essere previamente indicata nella dichiarazione annuale e deve risultare da una modifica dello stato dei luoghi che non possa essere rimossa senza radicali trasformazioni.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy