IMU Terreni agricoli divenuti esenti non serve la dichiarazione

Pubblicato il 19 giugno 2017

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 3/D, in data 16 giugno 2017, con la quale chiarisce quali sono gli adempimenti dichiarativi a cui sono tenuti i contribuenti Imu.

Nello specifico, nel documento di prassi prot. 31114, si forniscono chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di Imposta municipale propria, entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del DLgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni della legge di Stabilità 2016.

Imu per coltivatori diretti e Iap

Dal momento che dal 2016, centinaia di migliaia di contribuenti non devono più assolvere l’Imu sui terreni agricoli posseduti e coltivati direttamente, indipendentemente dalla loro ubicazione, in virtù delle suddette disposizioni normative, il MEF - Dipartimento delle Finanze – ha ritenuto doveroso fare una precisazione al riguardo ed emettere una risposta a favore del contribuente.

In particolare era stato chiesto più volte al Ministero stesso se i suddetti soggetti dovessero o meno presentare la dichiarazione Imu, dal momento che si sono verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il MEF conferma l'esenzione

Partendo da un'analisi attenta della normativa che disciplina l'imposta, dalle istruzioni alla dichiarazione Imu fissate con Dm 30 ottobre 2012 e dai precedenti chiarimenti ministeriali resi con la risoluzione n. 2/Df del 2013, il Ministero dell'Economia giunge “alla conclusione che anche nella fattispecie prospettata la dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU”.

In altri termini, in assenza di variazioni legate ai mutamenti della qualifica di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali rispetto alle dichiarazioni già presentate dagli stessi in precedenza, la dichiarazione Imu non deve essere ripresentata, perchè il comune è già in possesso delle informazioni necessarie per verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione dall'Imposta, quali appunto la qualifica soggettiva di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale.

Questo perchè, già negli anni passati, i soggetti interessati godevano delle agevolazioni previste per il settore agricolo (quali l'applicazione del moltiplicatore ridotto e la cosiddetta franchigia) per il riconoscimento delle quali erano necessari gli stessi requisiti di carattere soggettivo che oggi vengono richiesti al fine del riconoscimento dell'esenzione e di cui appunto i comuni erano già a conoscenza.

Nella risoluzione n. 3/D del 2017, il MEF aggiunge che l’obbligo dichiarativo continua, invece, a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le stesse non sono conoscibili dal Comune, come richiesto dalle stesse istruzioni alla dichiarazione IMU.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy