In avviso basta il criterio astratto

Pubblicato il 16 marzo 2009 In tema di imposta di registro e Invim, i giudici della Cassazione – sentenza 3332 dell’11 febbraio scorso - affermano che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore risponde al doppio fine di delimitare l’ambito della ragioni adducibili dall’Ufficio fiscale nella eventuale successiva fase contenziosa e di permettere l’esercizio del diritto di difesa al contribuente. E’ sufficiente, perché le due condizioni siano soddisfatte, che l’avviso enunci il criterio astratto in virtù del quale il maggior valore è stato rilevato. E’ in tal modo confermata la tradizione di Cassazione, ma anche ribaltata l’interpretazione resa dal giudizio di merito, senz’altro più vicina alle aspettative del contribuente. Ad esempio, la Ctr Sicilia, in sentenza n. 83 del 13/05/2002 aveva deciso dovesse ritenersi illegittimo, per carenza di motivazione, l’accertamento dell’Ufficio che contenesse una motivazione costituita da generiche affermazioni, non suffragate da elementi obiettivi che, quindi, non permettessero l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui la pretesa tributaria era correlata.
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