In avviso basta il criterio astratto

Pubblicato il 16 marzo 2009 In tema di imposta di registro e Invim, i giudici della Cassazione – sentenza 3332 dell’11 febbraio scorso - affermano che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento di maggior valore risponde al doppio fine di delimitare l’ambito della ragioni adducibili dall’Ufficio fiscale nella eventuale successiva fase contenziosa e di permettere l’esercizio del diritto di difesa al contribuente. E’ sufficiente, perché le due condizioni siano soddisfatte, che l’avviso enunci il criterio astratto in virtù del quale il maggior valore è stato rilevato. E’ in tal modo confermata la tradizione di Cassazione, ma anche ribaltata l’interpretazione resa dal giudizio di merito, senz’altro più vicina alle aspettative del contribuente. Ad esempio, la Ctr Sicilia, in sentenza n. 83 del 13/05/2002 aveva deciso dovesse ritenersi illegittimo, per carenza di motivazione, l’accertamento dell’Ufficio che contenesse una motivazione costituita da generiche affermazioni, non suffragate da elementi obiettivi che, quindi, non permettessero l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui la pretesa tributaria era correlata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Assonime: analisi legge sull’IA. Responsabilità umana e delle imprese

17/12/2025

ONLUS: cessazione dell'Anagrafe Unica da gennaio 2026. Cosa fare

17/12/2025

Uso di telecamere pubbliche per sanzioni disciplinari: a quali condizioni?

17/12/2025

Tassa Ue di 3 euro sui pacchi, da luglio 2026

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy