In caso di contestazione differita la sospensione della patente non è sottoposta a termini rigidi

Pubblicato il 10 giugno 2010
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 10344 depositata lo scorso 29 aprile – i termini rigidi per la conseguente applicazione della sospensione della licenza di guida da parte della Prefettura scattano solo nel caso in cui la patente  venga ritirata immediatamente a seguito della contestazione; ed infatti, nell'ipotesi di contestazione differita, qualora, cioè, la sanzione principale venga notificata a casa successivamente, la sanzione accessoria della sospensione della patente non è sottoposta ad un preciso limite temporale potendo scattare entro il termine generale di prescrizione quinquennale.

E' stata così ribaltata la decisione con cui un Giudice di pace aveva annullato, in considerazione dell'eccessiva tardività del provvedimento, la sospensione della patente comminata ad un automobilista per eccesso di velocità, violazione, questa, non contestata immediatamente.
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