In caso di contestazione differita la sospensione della patente non è sottoposta a termini rigidi

Pubblicato il 10 giugno 2010
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 10344 depositata lo scorso 29 aprile – i termini rigidi per la conseguente applicazione della sospensione della licenza di guida da parte della Prefettura scattano solo nel caso in cui la patente  venga ritirata immediatamente a seguito della contestazione; ed infatti, nell'ipotesi di contestazione differita, qualora, cioè, la sanzione principale venga notificata a casa successivamente, la sanzione accessoria della sospensione della patente non è sottoposta ad un preciso limite temporale potendo scattare entro il termine generale di prescrizione quinquennale.

E' stata così ribaltata la decisione con cui un Giudice di pace aveva annullato, in considerazione dell'eccessiva tardività del provvedimento, la sospensione della patente comminata ad un automobilista per eccesso di velocità, violazione, questa, non contestata immediatamente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy