In caso di vendita dell'immobile, le rate condominiali vanno pagate dall'acquirente

Pubblicato il 25 luglio 2012 Con l'ordinanza del 23 luglio 2012, n. 12841, la Corte di cassazione riafferma il principio secondo cui, in tema di condominio, non può essere chiesto ed emesso decreto ingiuntivo, nei confronti dell'alienante una proprietà immobiliare, per la riscossione dei contributi condominiali.

Infatti, continua la Corte, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile si applica solo ai soggetti che abbiano lo status di condomino al momento della presentazione del ricorso.

Quindi, a seguito del trasferimento della proprietà, il pagamento dei contributi condominiali viene stabilito in base al “rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, con la conseguente legittimità dell’emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa)".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy