In caso di vendita dell'immobile, le rate condominiali vanno pagate dall'acquirente

Pubblicato il 25 luglio 2012 Con l'ordinanza del 23 luglio 2012, n. 12841, la Corte di cassazione riafferma il principio secondo cui, in tema di condominio, non può essere chiesto ed emesso decreto ingiuntivo, nei confronti dell'alienante una proprietà immobiliare, per la riscossione dei contributi condominiali.

Infatti, continua la Corte, l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile si applica solo ai soggetti che abbiano lo status di condomino al momento della presentazione del ricorso.

Quindi, a seguito del trasferimento della proprietà, il pagamento dei contributi condominiali viene stabilito in base al “rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà dell’immobile, con la conseguente legittimità dell’emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa)".
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