In G.U. le nuove norme sul credito al consumo

Pubblicato il 07 settembre 2010
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2010 il Decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 posto in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché contenente modifiche del titolo VI del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. 

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 19 settembre ma non tutte le norme saranno subito operative. In particolare, Banca d'Italia e Cicr avranno 120 giorni di tempo per emanare la normativa di dettaglio sul credito al consumo mentre, a loro volta, gli intermediari avranno altri 90 giorni per il relativo recepimento. 

Le nuove norme riguardano i contratti di credito al consumo (come i prestiti finalizzati e quelli personali, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione) stipulati per importi superiori a 200 euro e fino a 75mila euro. Si segnala, per il cliente, la previsione del diritto di recesso gratuito entro 14 giorni dalla stipula l'acquisto di un bene o di un servizio tramite finanziamento. In presenza di vizi o difetti il contratto è annullabile con rimborso delle rate pagate e decadenza del finanziamento. Altra importante novità è costituita dall'abolizione delle clausole di ius variandi, con le quali le banche si assicuravano la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali. 

Istituiti due albi distinti e l'esame di accesso per gli agenti ed i mediatori creditizi. I soggetti già iscritti negli elenchi avranno sei mesi di tempo per chiedere l'iscrizione nei nuovi albi, previa documentazione che ne attesta i requisiti. In caso di svolgimento delle rispettive professioni per almeno tre anni sui cinque precedenti sono esonerati dalla prova d'esame ma, comunque, tenuti alla formazione continua.
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