In scadenza al 28 febbraio

Pubblicato il 22 febbraio 2013 L’agenzia delle Entrate ricorda due scadenze del 28 febbraio 2013:

- il termine per presentare la denuncia annuale cumulativa (alternativa all’ordinaria) per i fondi rustici dati in affitto durante il 2012;

- il termine per l’invio telematico della comunicazione dei dati Iva relativi all’anno 2012, pena l’applicazione di sanzioni.

In merito, si ricorda quanto segue.

La denuncia cumulativa per i fondi rustici in affitto è un iter semplificato (articolo 17, comma 3-bis, Dpr 131/1996 e circolare n. 36/1999) per i titolari di più contratti: si può effettuare la denuncia con un’unica lista che comprenda tutte le locazioni e un solo bollettino di versamento dell’imposta di registro, pari allo 0,50% dell’importo complessivo dei corrispettivi indicati nella denuncia stessa.

Nel modello dati Iva vanno indicati i risultati complessivi delle liquidazioni periodiche dell’Iva (ovvero il dato annuale, se non c’è obbligo di liquidazione periodica), per determinare l’imposta dovuta o a credito, senza tener conto delle operazioni di rettifica e conguaglio. L’invio può essere diretto o attraverso intermediario abilitato, professionista o Caf.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy