Dipendente p.a. inabile Licenziamento

Pubblicato il 05 ottobre 2016

Nel caso di sopravvenuta inabilità del dipendente pubblico di carattere assoluto e permanente rispetto all’attività lavorativa, viene a determinarsi un’ipotesi di giustificato motivo oggettivo che legittima il licenziamento senza che possa parlarsi di risoluzione automatica del rapporto.

Ne deriva l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 18 della Legge 300/1970 qualora venga accertata una residua capacita lavorativa del lavoratore.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 19774 depositata dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione il 4 ottobre 2016 e concernente la vicenda di un dipendente pubblico che era stato dispensato dal lavoro a seguito di un accertamento medico che lo aveva valutato inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

No risoluzione automatica

In secondo grado, era stata dichiarata la illegittimità del provvedimento datoriale e disposta la reintegrazione in servizio del lavoratore, con pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.

La Corte d’appello, in particolare, disattendendo le conclusioni a cui erano giunti i giudici di prime cure, aveva osservato che, nella specie, non si trattasse di risoluzione automatica del rapporto ma di licenziamento per motivo oggettivo e, quindi, che risultasse integrata la fattispecie di cui all’articolo 18, comma 7 della Legge n. 300/1970.

Pronuncia, questa, confermata anche dalla Corte di cassazione che ha respinto il ricorso in sede di legittimità promosso dall’Ente pubblico, datore di lavoro.

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