Inail, comunicazioni per il lavoro occasionale accessorio senza il vincolo dei 30 giorni

Pubblicato il 17 novembre 2010 Con la recente nota del 15 novembre 2010, l’Istituto nazionale delle assicurazioni offre precisazioni sulle comunicazioni preventive inerenti al lavoro occasionale accessorio, rettificando parzialmente quanto già indicato con la nota n. 7969/2010 e la nota n. 8181/2010.

Nello specifico, accogliendo le numerose segnalazioni pervenute da molti rappresentanti del mondo produttivo, l’Inail chiarisce che “la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione può ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni”. Viene cioè eliminato il limite dei 30 giorni in precedenza fissato per la denuncia di prestazione di lavoro occasionale accessorio.
 
L’Inail ha, infatti, riconosciuto che il vincolo in precedenza fissato rispecchiava solo esigenze connesse con la procedura informatica, per cui precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può comprendere l'intero periodo di tempo nel quale si intende far ricorso al lavoro accessorio, anche tramite l’utilizzo dei voucher. Eventuali variazioni sopraggiunte riguardo il periodo di lavoro effettivo (cessazione anticipata rispetto alla data indicata o inizio successivo a quanto comunicato) devono essere prontamente segnalate all’Inail.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy