Inail, comunicazioni per il lavoro occasionale accessorio senza il vincolo dei 30 giorni

Pubblicato il 17 novembre 2010 Con la recente nota del 15 novembre 2010, l’Istituto nazionale delle assicurazioni offre precisazioni sulle comunicazioni preventive inerenti al lavoro occasionale accessorio, rettificando parzialmente quanto già indicato con la nota n. 7969/2010 e la nota n. 8181/2010.

Nello specifico, accogliendo le numerose segnalazioni pervenute da molti rappresentanti del mondo produttivo, l’Inail chiarisce che “la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell’inizio della prestazione può ricomprendere l’intero arco temporale nel quale s’intende fare ricorso al lavoro accessorio del prestatore considerato, senza limitazioni a 30 giorni”. Viene cioè eliminato il limite dei 30 giorni in precedenza fissato per la denuncia di prestazione di lavoro occasionale accessorio.
 
L’Inail ha, infatti, riconosciuto che il vincolo in precedenza fissato rispecchiava solo esigenze connesse con la procedura informatica, per cui precisa che la comunicazione che il committente deve effettuare prima dell'inizio della prestazione può comprendere l'intero periodo di tempo nel quale si intende far ricorso al lavoro accessorio, anche tramite l’utilizzo dei voucher. Eventuali variazioni sopraggiunte riguardo il periodo di lavoro effettivo (cessazione anticipata rispetto alla data indicata o inizio successivo a quanto comunicato) devono essere prontamente segnalate all’Inail.
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