INAIL. Il modello “OT20” anche per la riduzione del premio

Pubblicato il 13 maggio 2014 L’INAIL, con nota prot. 3266 del 9 maggio 2014, ricorda che per le ditte che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, l’applicazione della riduzione ex Legge 147/2013 è subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe, approvate con il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2000.

Al fine di acquisire la dichiarazione della ditta relativa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è stato predisposto il nuovo modello “OT20” - previsto per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art.20 MAT - integrato con un’apposita opzione per la richiesta di riduzione del premio ai sensi della citata Legge n. 147/2013.

Inoltre l’Istituto evidenzia che:

- per le PAT con solo polizza dipendenti, la domanda si presenta compilata con l’opzione relativa alla sola richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa (ex art.20 MAT) e vale anche ai fini della riduzione del premio ai sensi della Legge n. 147/2013;

- per le PAT con polizza artigiani e/o polizze speciali la domanda si presenta compilata con la sola opzione relativa alla richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge n. 147/2013;

- per le PAT con polizza dipendenti e polizza artigiani/polizze speciali, la domanda si presenta compilata sia con l’opzione relativa alla richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa sia con la sola richiesta di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013.

La domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge n. 147/2013 è riferita ad entrambe le tipologie di polizze, mentre la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa (ex art.20 MAT) è riferita alla sola polizza dipendenti.
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