INAIL. Inabilità temporanea e part-time verticale ciclico

Pubblicato il 22 maggio 2014 L’INAIL, con nota prot. n. 3413 del 5 maggio 2014, ha affermato che, in base al principio di non discriminazione, la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Inoltre, poiché la retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale deve essere presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico.

Conseguentemente, per l’INAIL, poiché per l’art. 70 del DPR n. 1124/1965 “il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità di inabilità temporanea assoluta quando ne sia richiesto dall’istituto assicuratore”, tale anticipazione non deve essere sospesa neanche durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time verticale ciclico.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy