L’INAIL ha comunicato l’aggiornamento del servizio online “Istanza di rateazione”, disponibile sul portale istituzionale a decorrere dall’8 maggio 2026. La novità recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e dalla nuova disciplina approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 2 del 15 gennaio 2026, successivamente modificata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026.
Il nuovo servizio consente alle aziende e agli intermediari abilitati di presentare online le domande di rateazione dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, inclusi i debiti correnti non ancora scaduti.
La disciplina delle rateazioni riguarda i debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo ai sensi dell’articolo 2, comma 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
La procedura aggiornata permette di richiedere:
Il servizio si applica sia ai debiti contributivi già scaduti sia ai debiti correnti per i quali il termine di pagamento non è ancora decorso.
Una delle principali novità introdotte dal decreto ministeriale 24 ottobre 2025 riguarda la possibilità di richiedere la rideterminazione del numero delle rate già accordate.
La facoltà riguarda esclusivamente:
La richiesta deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare attuativa.
L’accesso al servizio online “Istanza di rateazione” è consentito:
L’autenticazione avviene tramite:
Dopo l’accesso al portale INAIL, l’utente deve:
Per gli intermediari è disponibile l’elenco delle aziende in delega, con possibilità di ricerca tramite:
La procedura online prevede una compilazione guidata articolata in più sezioni.
Dati anagrafici
Il sistema compila automaticamente:
Richiesta di nuova rateazione
Nel caso di nuova domanda, devono essere indicati obbligatoriamente:
Le tipologie di debito selezionabili sono:
Richiesta di rideterminazione
Per le richieste di rideterminazione occorre indicare:
L’INAIL specifica che il numero delle rate richiesto ha carattere indicativo. La sede territorialmente competente può modificarlo in relazione:
Durante la compilazione dell’istanza il debitore deve dichiarare:
Il richiedente deve inoltre impegnarsi:
La procedura online richiama espressamente le ipotesi di revoca della rateazione.
La revoca può intervenire in caso di:
In tali ipotesi l’INAIL può procedere all’iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.
Il tasso di interesse applicato alla rateazione corrisponde:
Il tasso applicabile è quello vigente alla data di concessione della rateazione.
Prima dell’invio definitivo, il sistema consente:
Per completare la trasmissione è necessario:
Il sistema genera una conferma di avvenuta trasmissione.
L’area “Istanze inviate” permette di monitorare lo stato della pratica.
Per ciascuna domanda sono disponibili:
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