INAIL, rivalutato l’assegno di incollocabilità

Pubblicato il 18 luglio 2022

Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022, l’Inail ha reso noto il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità, valido a partire dal 1° luglio 2022.

Con decreto del 31 maggio 2022, n. 102, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per l’anno 2022, la rivalutazione dell’importo mensile è stabilita nella misura di 268,37 euro, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021 che è pari all’1,9%.

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica - rivalutata annualmente - destinata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non sono in condizione di svolgere un’attività lavorativa, né fruire dell’assunzione obbligatoria ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

L’importo dell’assegno viene erogato mensilmente dall’Istituto assicurativo unitamente alla rendita.

Ai fini del riconoscimento, i soggetti destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Il lavoratore, per ricevere l’assegno, dovrà presentare domanda alla sede Inail di appartenenza ed indicare, oltre i dati anagrafici, anche la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità. Nel caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere trasmessa la relativa certificazione.

La domanda potrà essere presentata alla Sede competente tramite:

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