Gratuito patrocinio - contributi: seconda finestra temporale 2025

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E' aperta fino al 31 ottobre 2025 la seconda finestra temporale del 2025 per esercitare l'opzione di compensazione dei crediti dei legali per patrocinio a spese dello Stato con i contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense.

Come ogni anno, la seconda finestra temporale è attiva dal 1° settembre fino al 31 ottobre.

Lo ha ricordato la stessa Cassa previdenziale dei professionisti in una nota pubblicata il 9 settembre 2025.

Compensazione gratuito patrocinio - contributi: termini riaperti    

Modalità di compensazione  

Il pagamento in compensazione deve essere effettuato esclusivamente tramite F24WEB, disponibile sulle piattaforme Entratel e Fisconline.

Per procedere con il pagamento dei contributi in compensazione è necessario inserire nella sezione "altri enti previdenziali" i dati presenti nel modello F24 personalizzato dalla Cassa, e indicare l'importo del credito da compensare nella sezione "erario".

Occorre inoltre utilizzate l'apposita Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) della Ragioneria dello Stato - Ministero dell'Economia e Finanze (presso cui saranno registrate le relative fatture elettroniche), accessibile tramite il seguente link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml.

I codici da utilizzare  

I modelli sono precompilati da Cassa Forense, tuttavia, è possibile compilarli autonomamente. Questa opzione è obbligatoria per chi ha effettuato il pagamento delle prime rate dei contributi minimi tramite PagoPA e desidera compensare l'ultima rata utilizzando il modello F24.

Per quanto riguarda i Codici da utilizzare: Codice ente Cassa Forense: "0013".

I codici tributo attivi, che vengono comunque precompilati nel modello F24 da parte di Cassa Forense, sono

  • E100 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE - contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo”.

Registrazione e utilizzo della piattaforma  

Per poter usufruire della compensazione, è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF.

Le finestre temporali per la registrazione - si rammenta - sono dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.

Nel sito di cassa Forense si consiglia di non inserire le fatture troppo vicino alla scadenza della finestra temporale, al fine di assicurarsi che la sincronizzazione avvenga in tempo utile. Inoltre, si precisa che il credito, una volta accreditato, può essere utilizzato in diverse soluzioni e distribuito su più periodi dell’anno.

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