Incarico al professionista da sottoscrivere contestualmente

Pubblicato il 26 agosto 2015

Il conferimento dell'incarico al professionista da parte dell’ente pubblico deve essere effettuato in forma scritta a pena di nullità mediante stipulazione di un contratto d’opera professionale.

In tale contesto, è irrilevante l’esistenza di una eventuale deliberazione dell’ente medesimo che abbia autorizzato o direttamente conferito l’incarico al professionista, in assenza del contratto sottoscritto dalle parti.

Non sussiste, infatti, valida obbligazione contrattuale ove il conferimento medesimo venga autorizzato dall’organo collegiale rappresentativo dell’ente e lo stesso comunichi l’intervenuta deliberazione, pur se intervenga successivamente l’eventuale accettazione del professionista incaricato anche in forma scritta.

L’incontro di volontà deve, ossia, essere contestuale e, così, anche la sottoscrizione delle parti, ai sensi dell’articolo 17 del R.D. n. 2240/1923 che ammette il contratto per corrispondenza solo quando intercorra tra pubblica amministrazione e ditte commerciali.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 17084 depositata il 24 agosto 2015.

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