Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026, i necessari chiarimenti interpretativi sulla platea dei beneficiari dell’incentivo previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 (decreto Coesione): la misura agevolativa, consistente in un contributo economico pari a cinquecento euro mensili, è rivolta a soggetti disoccupati con età inferiore a trentacinque anni che abbiano avviato un’attività economica nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, operando in settori individuati come strategici dalla normativa di riferimento.
Con il messaggio n. 270/2026, l’Inps dunque interviene a seguito di un confronto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, per chiarire alcuni aspetti applicativi già delineati nella precedente circolare n. 148 del 28 novembre 2025.
Uno degli elementi centrali del messaggio riguarda la definizione puntuale della platea dei beneficiari dell’incentivo decreto Coesione: l’Istituto chiarisce come l’interpretazione della norma debba essere orientata a una lettura sostanziale e coerente con la finalità di promozione dell’autoimpiego giovanile, e non limitata esclusivamente alle imprese in senso stretto.
In particolare, viene superata un’interpretazione restrittiva che avrebbe potuto escludere alcune tipologie di attività economiche dall’accesso al contributo: il messaggio precisa che rientrano infatti tra i destinatari della misura anche soggetti che esercitano un’attività economica in forma libero-professionale, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria.
Collegamento con il programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
Il messaggio n. 270/2026 richiama espressamente il programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, evidenziando il legame funzionale tra l’Incentivo decreto Coesione e gli strumenti di programmazione finanziaria e occupazionale previsti a livello nazionale ed europeo: si tratta di un collegamento non meramente formale ma che incide concretamente sui criteri di ammissibilità e sui controlli relativi allo stato di disoccupazione dei beneficiari.
L’incentivo si inserisce, infatti, in una strategia più ampia di sostegno all’occupazione giovanile e all’autoimpiego, con particolare attenzione ai settori ad alto valore aggiunto e ad elevato contenuto innovativo. Per i professionisti, la conoscenza di questo inquadramento sistematico è fondamentale per comprendere la logica sottostante alla misura e per interpretare correttamente eventuali verifiche o richieste istruttorie da parte dell’INPS.
Stato di disoccupazione
Il primo requisito soggettivo richiesto è lo stato di disoccupazione, che deve essere posseduto secondo la definizione vigente in materia di politiche del lavoro. Il Messaggio INPS n. 270/2026 ribadisce che la verifica di tale requisito avviene attraverso i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
È pertanto essenziale che lo stato di disoccupazione sia correttamente registrato e aggiornato al momento dell’avvio dell’attività e della presentazione della domanda. Eventuali incongruenze o mancanze informative possono comportare il rigetto dell’istanza o la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Limite anagrafico: età inferiore a trentacinque anni
Accanto allo stato di disoccupazione, la normativa prevede un limite anagrafico stringente. L’Incentivo decreto Coesione è riservato a soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età. Il requisito anagrafico deve essere verificato con riferimento al momento di avvio dell’attività economica agevolata.
Il rispetto di tale limite rappresenta una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo e risponde alla finalità di concentrare le risorse su una fascia di popolazione considerata prioritaria dalle politiche pubbliche di sostegno all’occupazione.
Settori strategici per la transizione digitale ed ecologica
Sotto il profilo oggettivo, l’attività avviata deve rientrare nei settori considerati strategici per la transizione digitale ed ecologica. La normativa individua tali settori in coerenza con le priorità nazionali ed europee in materia di innovazione, sostenibilità ambientale e sviluppo tecnologico.
Codici ATECO ammessi
La riconducibilità dell’attività ai settori strategici è verificata anche attraverso i codici ATECO indicati nel decreto interministeriale 3 aprile 2025 e recepiti dalla circolare Inps n. 148 del 28 novembre 2025. L’individuazione del corretto codice ATECO assume quindi un ruolo centrale in fase di domanda.
Una classificazione errata o non coerente può comportare l’esclusione dall’agevolazione, rendendo fondamentale l’assistenza qualificata di professionisti in grado di valutare correttamente l’inquadramento dell’attività.
Data di apertura della partita IVA
Per i liberi professionisti, il messaggio n. 270/2026 individua in modo chiaro il momento di avvio dell’attività nella data di apertura della partita IVA. Tale data assume rilevanza determinante ai fini della verifica del rispetto del periodo agevolabile, compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
In sede di presentazione della domanda, i liberi professionisti sono tenuti a dichiarare espressamente tale data, in quanto non soggetti all’iscrizione al Registro delle imprese.
Differenze rispetto alle imprese iscritte al Registro delle imprese
La posizione dei liberi professionisti si distingue da quella delle imprese iscritte al Registro delle imprese, per le quali il momento costitutivo dell’attività è individuato secondo criteri differenti. Il messaggio n. 270/2026 chiarisce queste differenze, evitando sovrapposizioni interpretative e garantendo un’applicazione uniforme della misura.
Per i professionisti che assistono i potenziali beneficiari, tali precisazioni risultano essenziali per individuare correttamente il momento rilevante ai fini dell’incentivo e per supportare la presentazione di domande conformi alle indicazioni dell’Istituto.
Uno degli elementi centrali per l’accesso all’incentivo decreto Coesione riguarda l’individuazione corretta del periodo di avvio dell’attività agevolabile: l’Istituto ribadisce e chiarisce i limiti temporali entro i quali l’attività economica deve essere stata avviata affinché il soggetto interessato possa presentare validamente la domanda di contributo. La corretta interpretazione di tale requisito è essenziale sia per i potenziali beneficiari sia per i professionisti incaricati dell’assistenza, poiché eventuali errori nella collocazione temporale dell’avvio dell’attività comportano l’inammissibilità dell’istanza.
Intervallo temporale previsto dalla norma
La normativa di riferimento individua un intervallo temporale ben definito entro il quale deve collocarsi l’avvio dell’attività economica oggetto di agevolazione; tale intervallo è compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025. Solo le attività avviate all’interno di questo arco temporale possono dunque beneficiare del contributo economico previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60.
Il rispetto di questi limiti temporali rappresenta un requisito oggettivo imprescindibile. Non sono previste deroghe né interpretazioni estensive che consentano l’accesso alla misura per attività avviate in date antecedenti o successive a quelle stabilite dalla norma.
Attività avviate dal 1° luglio 2024
Il 1° luglio 2024 costituisce la data iniziale a partire dalla quale l’avvio dell’attività può essere considerato rilevante ai fini dell’Incentivo decreto Coesione. Tutte le attività avviate prima di tale data sono automaticamente escluse dal perimetro dell’agevolazione, anche qualora risultino coerenti sotto il profilo soggettivo e settoriale.
Per le imprese iscritte al Registro delle imprese, il momento di avvio dell’attività è individuato secondo i criteri ordinari previsti dalla normativa civilistica e amministrativa. Per i liberi professionisti, come chiarito dal Messaggio INPS n. 270/2026, la data di riferimento è quella di apertura della partita IVA, che deve risultare successiva o coincidente con il 1° luglio 2024.
Attività avviate entro il 31 dicembre 2025
Il termine finale del periodo agevolabile è fissato al 31 dicembre 2025. Le attività avviate dopo tale data non rientrano nell’ambito applicativo dell’Incentivo decreto Coesione, anche se rispettano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
La presenza di un termine finale chiaro consente di delimitare in modo preciso il bacino dei potenziali beneficiari e di garantire una gestione coerente delle risorse finanziarie destinate alla misura. Per i professionisti, è fondamentale verificare con attenzione la data di avvio dell’attività, soprattutto nei casi in cui l’apertura della partita IVA o l’iscrizione al Registro delle imprese sia avvenuta a ridosso della fine dell’anno 2025.
La domanda per l’accesso all’Incentivo decreto Coesione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio dedicato disponibile sul sito istituzionale dell’Inps. L’utilizzo del canale telematico garantisce la tracciabilità dell’istanza e consente all’Istituto di effettuare le verifiche automatiche sui requisiti dichiarati.
L’accesso al servizio avviene mediante le consuete credenziali di autenticazione previste per i servizi INPS, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di identità digitale. Il corretto utilizzo della procedura telematica è essenziale per evitare errori formali che potrebbero compromettere l’ammissibilità della domanda.
Adeguamento del servizio per i liberi professionisti
Un elemento di particolare rilievo introdotto dal messaggio n. 270/2026 riguarda l’adeguamento del servizio di trasmissione della domanda al fine di consentire la presentazione dell’istanza anche da parte dei liberi professionisti: poiché tali soggetti non sono tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese, il sistema è stato infatti modificato per recepire modalità dichiarative coerenti con la loro posizione fiscale e amministrativa.
Questo adeguamento rappresenta un passaggio fondamentale per rendere effettiva l’estensione dell’incentivo ai liberi professionisti, evitando discriminazioni procedurali e garantendo parità di accesso rispetto alle imprese tradizionali.
Dati da dichiarare in fase di domanda
In sede di presentazione della domanda, il richiedente è tenuto a fornire una serie di dati e dichiarazioni finalizzati alla verifica dei requisiti di accesso all’Incentivo decreto Coesione.
Per i liberi professionisti, uno dei dati fondamentali da dichiarare è la data di apertura della partita IVA. Tale informazione consente all’INPS di verificare che l’avvio dell’attività rientri nel periodo agevolabile compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
La dichiarazione della data di apertura della partita IVA sostituisce, per questi soggetti, le informazioni normalmente ricavate dall’iscrizione al Registro delle imprese. Un’errata indicazione della data può determinare l’esclusione dalla misura o l’attivazione di controlli successivi.
Oltre alla data di avvio dell’attività, il richiedente deve rendere specifiche dichiarazioni relative ai requisiti di accesso, tra cui lo stato di disoccupazione, il possesso del requisito anagrafico e la riconducibilità dell’attività ai settori strategici individuati dalla normativa.
Tali dichiarazioni sono soggette a verifica da parte dell’INPS attraverso i sistemi informativi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Eventuali dichiarazioni non veritiere espongono il richiedente alle conseguenze previste dalla normativa vigente.
Il messaggio n. 270/2026 introduce una riapertura straordinaria dei termini per la presentazione delle domande di accesso all’Incentivo decreto Coesione, riapertura strettamente collegata ai chiarimenti forniti sulla platea dei beneficiari e, in particolare, all’inclusione dei liberi professionisti.
Finestra temporale straordinaria
La finestra straordinaria per la presentazione delle domande si apre il 31 gennaio 2026. A partire da tale data, i soggetti ammessi possono accedere al servizio telematico e trasmettere l’istanza di incentivo, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti.
Il 2 marzo 2026 rappresenta il termine ultimo per la presentazione delle domande nell’ambito della riapertura straordinaria. Oltre tale data, il servizio non sarà più disponibile e non saranno accolte ulteriori istanze, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti.
La riapertura dei termini è esclusivamente riservata ai liberi professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Non riguarda, pertanto, le imprese già rientranti nell’ambito applicativo ordinario della misura.
Il sistema delle verifiche e dei controlli sui requisiti rappresenta un elemento essenziale per la corretta attuazione dell’Incentivo decreto Coesione, in quanto garantisce che le risorse pubbliche siano destinate esclusivamente ai soggetti che rispettano le condizioni previste dalla normativa.
Il controllo dello stato di disoccupazione costituisce uno dei passaggi più rilevanti nell’istruttoria delle domande di incentivo. Come ribadito dal messaggio, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto nei termini previsti dalla normativa e deve risultare correttamente registrato nei sistemi ufficiali al momento rilevante per l’accesso alla misura.
La verifica non si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di domanda, ma avviene attraverso un riscontro automatico con le banche dati istituzionali. In particolare, l’Inps utilizza le informazioni messe a disposizione dal ministero del lavoro per accertare che il soggetto risulti effettivamente disoccupato secondo la definizione vigente.
NOTA BENE: eventuali discrepanze tra la situazione dichiarata dal richiedente e quella risultante dai sistemi informativi possono determinare il rigetto della domanda o la sospensione dell’istruttoria in attesa di ulteriori verifiche. Per questo motivo, assume rilievo operativo la corretta gestione delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti connessi allo stato di disoccupazione, anche prima della presentazione dell’istanza di incentivo.
Dal punto di vista operativo, l’utilizzo dei sistemi informativi comporta che il richiedente non debba produrre documentazione aggiuntiva a supporto di requisiti già presenti nelle banche dati pubbliche. Tuttavia, richiede che tali informazioni siano aggiornate e corrette. In caso contrario, il sistema può non riconoscere il diritto all’incentivo, anche se il requisito sussiste nella realtà.
Requisiti per l’accesso all’Incentivo decreto Coesione
|
Tipologia di requisito |
Descrizione |
|---|---|
|
Stato occupazionale |
Disoccupazione ai sensi della normativa vigente |
|
Età |
Inferiore a 35 anni |
|
Periodo di avvio attività |
Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 |
|
Settore di attività |
Settori strategici per transizione digitale ed ecologica |
|
Codice ATECO |
Compreso tra quelli ammessi dal decreto interministeriale |
Beneficiari ammessi all’incentivo
|
Categoria |
Ammissibilità |
Riferimento INPS |
|---|---|---|
|
Imprese iscritte al Registro imprese |
Sì |
Circolare INPS n. 148/2025 |
|
Lavoratori autonomi/liberi professionisti |
Sì |
Messaggio INPS n. 270/2026 |
|
Lavoratori occupati |
No |
Normativa di riferimento |
|
Attività avviate fuori periodo agevolabile |
No |
DL n. 60/2024 |
Avvio dell’attività: criterio temporale
|
Tipologia di soggetto |
Momento di avvio rilevante |
|---|---|
|
Imprese |
Data di iscrizione al Registro delle imprese |
|
Liberi professionisti |
Data di apertura della partita IVA |
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