Incentivo IREC, recupero a conguaglio anche a novembre e dicembre 2020

Pubblicato il 26 febbraio 2021

L'incentivo contributivo disciplinato dall'art. 6, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 6 mesi e per un importo non superiore a euro 8.060,00, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 al  31 dicembre 2020. L'art. 7 dello stesso Decreto Legge estende l'incentivo anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale e comunque sino ad un massimo di 3 mesi.

L'Inps, con la circolare 24 novembre 2020, n. 133, forniva le prime istruzioni in merito alla procedura da seguire per poter fruire dell'agevolazione.

In particolare, si richiedeva l'indicazione dell'importo del beneficio spettante a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, nonché l'importo arretrato relativo ai mesi di agosto, settembre e ottobre, nei flussi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, utilizzando il codice causale "L537" avente il significato "Arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato ex art. 6 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104".

Con il messaggio 25 febbraio 2021, n. 832, l'Istituto comunica la possibilità di utilizzare il predetto codice per gli importi degli esoneri relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2020

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