Incertezza normativa oggettiva: il succedersi delle leggi non basta

Pubblicato il 24 novembre 2020

Il succedersi, anche ravvicinato, di disposizioni normative sulla stessa materia, non rientra tra le condizioni di obiettiva incertezza interpretativa tali da giustificare una difficoltà interpretativa e, quindi, l’inapplicabilità delle sanzioni.

Incertezza normativa oggettiva tributaria secondo la Cassazione

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 26542 del 23 novembre 2020, pronunciata in accoglimento del motivo di doglianza promosso dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito di una controversia avente ad oggetto la svalutazione delle partecipazioni immobilizzate in società non negoziate in mercati regolamentari e la connessa disciplina per l’esercizio finanziario.

Nel caso in esame, la CTR aveva annullato la sanzione irrogata dall’Ufficio finanziario sul rilievo che tutte le normative di riferimento per la causa, succedutesi nel tempo, rendevano complessa la materia giustificandone la difficoltà interpretativa: i giudici di merito, ossia, avevano ricavato la difficoltà interpretativa dal succedersi delle leggi in materia.

Esonero da sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

Gli Ermellini, nel puntualizzare i termini della nozione di ”incertezza normativa oggettiva”, hanno rammentato alcuni principi di diritto già enunciati in sede di legittimità.

Hanno quindi ricordato come la causa di esenzione dalla responsabilità amministrativa tributaria si ha quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, incertezza che è riferita al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

E ancora: l’incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità d’individuare in modo univoco, al termine del procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, situazione che può essere desunta dal giudice mediante la rilevazione di una serie di “fatti indice”, il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice.

In ordine poi, al regime probatorio sugli elementi comprovanti l’oggettiva difficoltà interpretativa, è stato affermato che il contribuente è tenuto ad allegare la ricorrenza degli elementi che giustificano l’esenzione per incertezza normativa oggettiva.

Orbene, nel caso in esame la Commissione tributaria non aveva fatto buon governo di tutti questi principi mentre, da parte sua, il contribuente aveva semplicemente disapplicato la norma ritenuta “oscura”, senza aver dedotto o allegato le condizioni di complessità e di incertezza della materia.

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