Incompatibilità tra avvocato e socio di Snc, la riforma non riguarda il passato

Pubblicato il 25 agosto 2015

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17114 depositata il 24 agosto 2015, si è pronunciata sul ricorso promosso da un avvocato contro la decisione con cui era stata dichiarata l’incompatibilità della qualità di socio di una Snc familiare dallo stesso rivestita fino al 2006 con l’iscrizione alla Cassa forense e, per l’effetto, era stato confermato l’annullamento di tale iscrizione per il relativo periodo.

I giudici di legittimità hanno confermato le statuizioni di merito rilevando come, per la disciplina applicabile ratione temporis, l’assunzione, da parte di un avvocato, della qualità di socio nell’ambito di una società, come quella di specie, di persone, doveva ritenersi dare luogo a una situazione di incompatibilità.

Ciò, a prescindere dalla mancata assunzione di cariche comportanti dei poteri di gestione e di amministrazione della società medesima.

La Suprema corte ha, in particolare, sottolineato come la nuova disciplina delle incompatibilità della professione di avvocato di cui all’articolo 18 della Legge n. 247/2012 - ai sensi della quale, relativamente alle società di persone, tale professione è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore non sussistendo alcuna incompatibilità, per contro, se l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico – fosse da ritenere inapplicabile alla presente controversia.

La legge riforma, infatti, era entrata in vigore il 2 febbraio 2013 e, quindi, successivamente ai fatti di specie.

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