Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato in data 16 maggio 2025 il Pronto Ordini n. 8/2025, affrontando un importante quesito in materia di incompatibilità tra l’attività libero-professionale e il pubblico impiego scolastico. L’intervento, parte del servizio di assistenza interpretativa agli Ordini territoriali, fornisce chiarimenti di carattere generale su una fattispecie che coinvolge soggetti iscritti all’Albo professionale e al tempo stesso impiegati come docenti di ruolo presso istituti scolastici statali.
Il quesito prende in esame la posizione di un iscritto alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che risulta anche docente di ruolo in diritto ed economia presso una scuola statale e iscritto all’Ordine degli Avvocati. L’interessato ha dichiarato di svolgere esclusivamente attività forense, nel rispetto del principio di esclusività previsto per i dipendenti pubblici e previa autorizzazione del dirigente scolastico. In considerazione dell’impossibilità di esercitare anche la professione di commercialista, è stato chiesto se il soggetto possa trasferire la propria iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata ai non esercenti, evitando così la cancellazione.
Nel fornire il proprio orientamento interpretativo, il CNDCEC richiama una serie di disposizioni normative che regolano l’iscrizione all’Albo e la compatibilità con il pubblico impiego. In primo luogo, viene citato l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 139/2005, che vieta l’iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai soggetti cui sia precluso, secondo l’ordinamento di appartenenza, l’esercizio della libera professione. Tale principio trova applicazione diretta nei confronti dei dipendenti pubblici, soggetti a regimi di esclusività.
A ciò si aggiunge quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a), della Legge n. 247/2012, che consente agli avvocati di iscriversi anche all’Albo dei commercialisti, purché nel rispetto delle compatibilità normative.
Infine, viene richiamato il Decreto Legislativo n. 165/2001, che regola il pubblico impiego, il quale, in combinato disposto con l’art. 508, comma 15, del D.lgs. n. 297/1994, consente ai docenti di ruolo di esercitare una libera professione solo previa autorizzazione del dirigente scolastico, e sempre che tale attività non pregiudichi l’adempimento dei compiti di insegnamento. Tali norme costituiscono la cornice giuridica entro la quale va valutata la possibilità di permanere o meno nella sezione ordinaria dell’Albo.
Sulla base del quadro normativo esaminato, il CNDCEC conclude che, nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico consenta esclusivamente l’esercizio dell’attività forense e non anche quella tipica del dottore commercialista, l’iscritto non può legittimamente permanere nella sezione ordinaria dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tuttavia, lo stesso ha la facoltà di richiedere l’iscrizione nella sezione speciale riservata ai non esercenti, che consente di mantenere lo status professionale senza svolgere attività incompatibili con il proprio ruolo di pubblico dipendente.
Il Consiglio Nazionale chiarisce altresì che la valutazione definitiva sul caso concreto spetta al Consiglio dell’Ordine territoriale competente, il quale dovrà esaminare la documentazione e le condizioni specifiche nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Questa posizione operativa costituisce un riferimento utile per affrontare, in modo coerente e conforme alla normativa, casi analoghi di incompatibilità professionale nell’ambito del pubblico impiego.
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