Incongruenze portano ad accertamento

Pubblicato il 14 luglio 2016

E’ da ritenere pienamente legittimo l’accertamento induttivo di un maggior reddito d’impresa rispetto a quello dichiarato e risultante dall’esame della contabilità, pur formalmente regolare, qualora sussistano le gravi incongruenze configurate dall’articolo 62 sexies del Decreto legge n. 331/1993, in relazione alle caratteristiche proprie dell’azienda soggetta ad indagine.

L’accertamento, ai sensi di questa disposizione, può infatti essere fondato anche sull’esistenza di gravi incoerenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondamentali desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore.

Studi di settore come termine di valutazione

E la sussistenza di incongruenze è stata rilevata nell’ambito di una vicenda in cui un avvocato si era visto raggiungere da un avviso di accertamento in rettifica del suo reddito derivante dall’attività professionale riferito ad un determinato anno d’imposta.

Lo stesso legale si era difeso sostenendo l’inapplicabilità degli studi di settore in quanto aveva optato per il regime contabile ordinario, nonché l’infondatezza e l’illegittimità dell’accertamento in quanto basato su presunzioni inammissibili.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, per contro, i redditi dichiarati erano incompatibili con le caratteristiche e le condizioni della sua attività; in detto contesto, gli studi di settore erano stati utilizzati solo come termine di valutazione per la determinazione dei compensi.

La Sezione tributaria della Cassazione – sentenza n. 14281 del 12 luglio 2016 – ha rigettato il ricorso del contribuente avverso la decisione di conferma dell’accertamento in oggetto, decisione in cui era stato evidenziato come la condotta del professionista non fosse stata suffragata da alcuna idonea giustificazione.

Dalla dichiarazione del legale, ossia, risultava che l’attività professionale svolta non fosse remunerativa e, addirittura, presentasse perdite rilevanti in diverse annualità. Correttamente, dunque, i suoi redditi erano stati rideterminati in via presuntiva.

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