Indennità a forfait per il contratto a termine se il capo risarcitorio è cassato

Pubblicato il 09 febbraio 2015 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2268 del 6 febbraio 2015, ha affermato il seguente principio di diritto:

"in caso di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, del capo risarcitorio relativo ad una pronuncia di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (seppure in accoglimento del ricorso del lavoratore e nel rigetto del ricorso del datore di lavoro), con rinvio per la nuova determinazione del risarcimento del danno, non essendosi formato alcun giudicato interno, il giudice di rinvio, investito di una nuova decisione di merito, è tenuto ad applicare lo ius superveniens di cui all’art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183”.

D’altra parte, lo ius superveniens è applicabile ai giudizi in corso e, non incidendo su diritti già acquisiti dal lavoratore ma operando su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine, senza comportare violazione alcuna dell’art. 6 della CEDU e della normativa comunitaria (Cassazione, sent. n. 6735/2014).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy