Per il tramite della decisione 21309 (3 ottobre 2006) , reinterpretando il significato dell’articolo 1715 del Codice civile, ha abbandonato il proprio orientamento maggioritario sull’indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio, stabilendo in via definitiva la nullità delle clausole di cui agli accordi economici collettivi, relative all’indennità di scioglimento del contratto d’agenzia.
Nella sostanza, ad avere validità dev’essere la sola pattuizione collettiva o individuale che assicuri all’agente, in ogni caso, un’indennità nella misura massima (ovvero un’annualità sulla media degli ultimi cinque anni). E’, però, evidente che tale pattuizione raramente si potrà avere individualmente e mai in un accordo collettivo. Perciò, devono considerarsi nulle le attuali clausole degli accordi economici collettivi relativi alla determinazione dell’indennità e cioè quelle che prevedono l’indennità di risoluzione del rapporto (il Firr), l’indennità suppletiva di clientela e “l’indennità meritocratica” che integrava l’indennità di clientela ove l’agente avesse apportato nuovi clienti o sviluppato gli affari con quelli esistenti.
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