Indennità di esproprio nei casi di omessa dichiarazione Ici: la parola alla Consulta

Pubblicato il 15 aprile 2011 Con sentenza n. 8489 del 14 aprile 2011, le Sezioni unite di Cassazione hanno ritenuto manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all'articolo 16, comma 1. del Decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504 - oggi articolo 37, comma 7, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – nella parte in cui non prevede che, nel caso di omessa dichiarazione Ici, non sia stabilito un limite “alla riduzione dell'indennità di esproprio, idoneo ad impedire la totale elisione di qualsiasi ragionevole rapporto tra il valore venale del suolo espropriato e l'ammontare della indennità”.

Spetterà alla Consulta, dunque, valutare se possa ritenersi conforme alle norme della Costituzione la situazione che viene a determinarsi nei confronti del soggetto che, subendo un esproprio per finalità pubbliche, rischia di non percepire alcuna indennità per aver precedentemente omesso una dichiarazione Ici.

Nel dettaglio, la questione di legittimità è stata posta con riferimento agli articoli 117, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione nonché al disposto di cui agli articoli 6 e 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto comprimerebbe i diritti dell'espropriato oltre i limiti di un ragionevole legame con il valore venale e del "serio ristoro".
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