Indennità ai lavoratori del decreto Sostegni bis: domande al via

Pubblicato il 26 giugno 2021

Rilasciato il servizio online per inoltrare le domande di indennità una tantum Covid-19 del decreto Sostegni bis. Lo rende noto l'INPS con comunicato stampa del 25 giugno 2021, che segue di pochi giorni il messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021 con il quale l'Istituto ha fornito le prime indicazioni in attesa dell'emanazione di una prossima circolare attuativa.

Le nuove indennità una tantum sono di importo variabile in base alla categoria di appartenenza dei lavoratori, in particolare di importo pari a:

Indennità una tantum Sostegni bis: lavoratori autonomi e dipendenti 

L’art. 42 del D.L. n. 73/2021 riconosce una indennità onnicomprensiva bis di importo pari a 1.600 euro in favore di:

Per questi lavoratori, secondo una prassi consolidata del legislatore emergenziale, si prevede un doppio binario per l'accesso al nuovo bonus. Più nel dettaglio, per fruire dell’indennità:

  1.  i lavoratori che hanno già fruito delle indennità previste dal decreto Sostegni (pari a 2.400 euro secondo l'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021), non devono presentare una nuova domanda, in quanto il bonus verrà erogato automaticamente dall'INPS nelle stesse modalità indicate dai beneficiati per le indennità già erogate. Tali lavoratori, fa presente l'INPS, stanno già ricevendo il pagamento;
  2. i lavoratori che non hanno invece fruito delle indennità previste dal decreto Sostegni devono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

La nuova indennità onnicomprensiva bis è incompatibile con il Reddito di Emergenza (REM) per l’anno 2021 se richiesti dallo stesso nucleo familiare e con l’indennità per i lavoratori agricoli del decreto Sostegni bis.

L’indennità può invece essere erogata come importo integrativo del Reddito di Cittadinanza fino all’ammontare dovuto per la stessa indennità. In tal caso, l’indennità sarà corrisposta direttamente per mezzo del Reddito di Cittadinanza al quale verrà aggiunto un importo fino all’ammontare della stessa indennità. 

Indennità una tantum Sostegni bis per i lavoratori agricoli  

L’art. 69, commi da 1 a 5, prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020.

L'indennità spetta a condizione che i summenzionati lavoratori alla data di presentazione della domanda non siano titolari:

L'INPS, rinviando ad una circolare in via di definizione gli opportuni approfondimenti in materia di cumulabilità con altre prestazioni, ha sottolineato nel messaggio n. 2309 del 2021 che, per espressa previsione di legge, l'indennità non è cumulabile con le indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), né con le relative proroghe di cui all’articolo 42 del decreto Sostegni bis. 

Inoltre, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 69 comma 3 del D.L. 73/2021, la nuova indennità per i lavoratori agricoli è incompatibile con:

L’indennità è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

 

Anche in questo caso, i lavoratori possono beneficiare del bonus presentando la domanda per il riconoscimento entro il 30 settembre 2021 tramite il servizio il servizio online rilasciato dall'INPS.

Indennità una tantum Sostegni bis per i pescatori autonomi

Infine l’art. 69, comma 6, del decreto Sostegni bis ha previsto, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

 

La domanda può essere presentata entro il 30 settembre 2021 utilizzando il servizio online INPS.

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