Decreto Sostegni bis, nuovi bonus ai lavoratori danneggiati dal Covid

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Decreto Sostegni bis, nuovi bonus ai lavoratori danneggiati dal Covid

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato, nella seduta del 20 maggio 2021, il decreto "Imprese, Lavoro, Professioni" o decreto Sostegni bis.

Tra le novità in materia di lavoro, il decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, rinnova il riconoscimento delle indennità una tantum per determinate categorie di lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori:

  • dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto legge approvato dal Governo. Tali lavoratori devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;
  • in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;
  • dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che siano congiuntamente titolari, tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate nonchè, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Altri lavoratori dipendenti e autonomi

Una una tantum dello stesso importo (1.600 euro) è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi:

  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che hanno  svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore del decreto, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali per i quali risultino già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i summenzionati lavoratori, all'atto della presentazione della domanda, non devono essere nè titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità nè titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

È infine riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai:

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro. Tali lavoratori non devono essere titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Tutte le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. Cumulabilità piena è invece prevista con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda va presentata all'INPS solo da chi non ha beneficiato delle indennità una tantum del decreto Sostegni. Per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, infatti, l'una tantum è erogata automaticamente.

Collaboratori sportivi

Confermata una nuova tranche di bonus anche per i collaboratori sportivi per l’anno 2021. 

L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'importo dell'indennità varia in base al reddito percepito nell’anno di imposta 2019:

  1. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600 euro;
  2. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.070 euro;
  3. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di 540 euro.

L'una tantum non concorre alla formazione del reddito e non può essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro (ivi comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre prestazioni emergenziali.

Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Relativamente ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS e che abbiano beneficiato di altre indennità emergenziali ai sensi della precedente decretazione d'urgenza, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati. Previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, viene verificato l’ammontare delle indennità e liquidato l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS.

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