Indennità COVID-19, istruzioni per il riesame delle domande

Pubblicato il 30 ottobre 2020

L’INPS, con il messaggio 30 ottobre 2020, n. 4005, comunica che è stata completata la prima fase di gestione delle domande “Indennità COVID-19” e sono state pubblicate le motivazioni delle istanze respinte. Fornisce, inoltre, chiarimenti per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami.

Gli esiti delle domande sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi” > “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”.

Gestione delle richieste di riesame delle domande respinte

La contestazione, per le domande respinte, può essere svolta attraverso ricorso di natura giudiziaria, ad ogni modo il lavoratore e il Patronato possono proporre istanza di riesame delle domande con esito negativo, consentendo cosi all’INPS di accertare l’assenza di eventuali errori o disallineamenti nelle banche dati.

L’Istituto, sottolinea che, entro 20 giorni dalla pubblicazione del citato messaggio, l’interessato ha la possibilità di presentare supplemento di istruttoria e produrre la documentazione, invero trascorso tale termine la domanda deve intendersi respinta.

La documentazione può essere inviata tramite:

Indirizzi amministrativi sui riesami

Le principali istruzioni operative che le Strutture territoriali devono seguire per lo svolgimento dei riesami sono:

  1. Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione TD_30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D” ovvero nel modello Unificato LAV di una tipologia contrattuale “Tempo determinato”, relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali. La durata complessiva di almeno 30 giornate va verificata tenendo conto dei campi “data inizio” e “data fine” valorizzati nelle denunce Uniemens o nelle comunicazioni obbligatorie.
  2. Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o con qualifica di stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (causale di reiezione STG_TD30). Per la verifica di questo requisito si dovrà procedere al riscontro in Uniemens del terzo elemento qualifica pari a “D”, “S”, “G” o “T” o in Unilav di una tipologia contrattuale “Tempo determinato” ovvero della presenza del campo “lavoro stagionale = SI” relativamente ad uno o più rapporti di lavoro presso aziende del turismo e degli stabilimenti termali.
  3. Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del decreto interministeriale (14 luglio 2020) di pensione e di rapporto di lavoro dipendente (causale di reiezione PENSIONI e LAV_DIP). Il richiedente non deve beneficiare di pensione diretta a carico dell’AGO, di forme esclusive, sostitutive ed esonerative della pensione degli enti di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e di indennità c.d. “Ape Sociale” a carico dello Stato erogata dall’INPS. Nello specifico, l’Istituto sottolinea che nel caso in cui la domanda sia stata respinta con causale R-PENSIONI, ma l’interessato presenti istanza di riesame perché ritiene che la pensione di cui è titolare sia compatibile o segnala che questa sia stata revocata, la domanda può essere riesaminata.
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