Indennità di disoccupazione agricola: domanda all'INPS entro il 31 marzo

Pubblicato il 10 marzo 2025

È fissato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la presentazione all'INPS delle domande di indennità di disoccupazione agricola in relazione ad eventi di disoccupazione avvenuti nel 2024, pena la decadenza dal diritto all’indennità

Quando si ha diritto all'indennità e come va presentata la domanda?

Indennità di disoccupazione agricola: cos’è

L’indennità di disoccupazione agricola è una misura di sostegno al reddito gestita dall'INPS e rivolta ai lavoratori agricoli dipendenti e altre figure equiparate che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. La prestazione economica mira a compensare la perdita di reddito subita dai lavoratori del settore agricolo per i periodi di inattività.

L'indennità è erogata in unica soluzione e tiene conto delle giornate lavorate nell'anno di riferimento, detratte quelle già coperte da altre forme di indennizzo come malattia, maternità, infortunio o espatrio definitivo.

Indennità di disoccupazione agricola: a chi e quando spetta

L’indennità di disoccupazione agricola è destinata a diverse categorie di lavoratori agricoli:

Indennità di disoccupazione agricola: requisiti per l’accesso

Per accedere all’indennità di disoccupazione agricola, i lavoratori agricoli dipendenti devono soddisfare alcuni requisiti essenziali:

Indennità di disoccupazione agricola: casi particolari

L'indennità di disoccupazione agricola spetta anche  in caso di

NOTA BENE: In caso di dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  da cui risulti la  volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro o l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. L'INPS recupera l'indennità eventualmente corrisposta se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni o se il lavoratore, dopo licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.

Inoltre l’indennità di disoccupazione può essere riconosciuta  in caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione, licenziamento disciplinaredisoccupazione involontaria per atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.

Indennità di disoccupazione agricola: quanto spetta

L'indennità di disoccupazione agricola è pari:

L’importo massimo erogabile è pari a 1.392,89 euro (INPS, circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, che richiama la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024).

Indennità di disoccupazione agricola: durata

La durata dell'indennità di disoccupazione agricola è calcolata in base alle giornate lavorate nell'anno di riferimento, fino a un massimo di 365 giorni. Tuttavia, vengono sottratte dal computo totale le giornate lavorate come dipendente o in proprio, agricolo o non agricolo o indennizzate per malattia, maternità o infortunio o non indennizzabili, come le giornate successive a un espatrio definitivo.

Indennità di disoccupazione agricola: domanda

La domanda deve essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

La richiesta di indennità può essere effettuata attraverso diversi canali:

Indennità di disoccupazione agricola: pagamento

L’indennità viene corrisposta, in un’unica soluzione, dall'INPS tramite:

NOTA BENE: È necessario fornire un IBAN intestato o cointestato al richiedente.

Tabella riepilogativa: indennità di disoccupazione agricola

Aspetto Descrizione
Beneficiari Operai agricoli OTD e OTI, piccoli coloni, compartecipanti familiari, piccoli coltivatori diretti.
Requisiti principali Iscrizione negli elenchi, almeno 2 anni di anzianità contributiva, 102 contributi giornalieri nel biennio.
Durata Massimo 365 giorni all'anno, al netto di giornate lavorative e già indennizzate.
Scadenza domanda Dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo all’evento di disoccupazione.
Modalità di presentazione Online sul sito INPS, via contact center, tramite patronato.
Modalità di pagamento Accredito su conto corrente, libretto postale, carta di pagamento con IBAN, bonifico domiciliato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy