Trasporto pubblico locale, indennità di malattia 2024: documentazione entro il 31 marzo

Pubblicato il 28 febbraio 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale per le politiche previdenziali, con comunicato del 27 febbraio 2025, ha reso noto che entro il 31 marzo 2025, a pena di decadenza, dovrà essere trasmessa la documentazione per beneficiare del rimborso dell’indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale per l'anno di competenza 2024.

I modelli allegati all'avviso (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, Tabella oneri) devono  essere trasmessi, a firma del rappresentante legale, mediante PEC, al seguente indirizzo: dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it.

Lavoratori del trasporto pubblico locale: indennità di malattia 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avvia la procedura per l’acquisizione dei dati necessari all’istruttoria per la ripartizione delle risorse destinate alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del trasporto pubblico locale per l’integrazione delle indennità di malattia nel 2024, ai sensi della normativa vigente.

Le aziende interessate devono trasmettere, tramite PEC all’indirizzo dgprevidenza.div3@pec.lavoro.gov.it entro il 31 marzo 2025 (pena decadenza):

Istruzioni operative

La documentazione deve essere compilata in modo chiaro e leggibile, firmata dal legale rappresentante e corredata da copia del documento d’identità in corso di validità.

Non è richiesto il certificato della Camera di Commercio, sostituito dalle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

La Tabella oneri deve includere il numero di dipendenti impiegati nel trasporto pubblico locale e i dati contabili richiesti, con verifica della corrispondenza degli importi dichiarati.

In assenza di firma digitale, il documento va compilato elettronicamente, stampato e firmato.

Le aziende escluse potranno presentare osservazioni e documentazione aggiuntiva ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990.

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