Indennità fermo pesca 2023: più tempo per trasmettere la documentazione

Pubblicato il 02 aprile 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende noto che è stato prorogato il termine entro il quale le aziende possono trasmettere la "scheda 9 – dichiarazione di avvenuto fermo", completa del visto dell'Autorità Marittima competente e il relativo file FPO al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità giornaliera del fermo pesca 2023.

La proroga è pervenuta a seguito della richiesta da parte degli operatori del settore e dopo aver riscontrato l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime ad effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane.

Indennità giornaliera – fermo pesca

L’indennità giornaliera onnicomprensiva per la sospensione dell’attività lavorativa del personale imbarcato derivante dalle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell’attività di pesca dell’anno 2023 è erogabile fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.

Proroga per la trasmissione della documentazione

Entro il 22 aprile 2024 sarà possibile trasmettere la sola "scheda 9", completa del visto dell'Autorità Marittima competente, e il relativo file FPO attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.

La “scheda 9 – dichiarazione di avvenuto fermo” contiene:

Diversamente, il file denominato “FPO-2023” ha la finalità di riepilogare i giorni di arresto temporaneo utili per il calcolo dell'indennità giornaliera.

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