Indicazioni agenziali per sanare inadempienze della presentazione dell’RW

Pubblicato il 14 marzo 2010 L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11 del 12 marzo 2010, interviene in merito agli adempimenti per i frontalieri (lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che prestano servizio all’estero) che si ravvedono dell’omessa o incompleta presentazione del modulo RW.

Il documento integra quanto detto nella circolare n. 48/E/2009 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle modalità di regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori dipendenti che, in relazione alla propria attività lavorativa svolta all’estero, hanno commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale.

Ed, inoltre, si forniscono indicazioni anche gli altri contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio e vogliono regolarizzare senza ricorrere allo “scudo fiscale”.

Intanto si fornisce l’indicazione della proroga dei termini, ex milleproroghe (Decreto legge n. 194/2009).

Merita di essere evidenziato che per i lavoratori all’estero rientrati in Italia o pensionati è possibile il ravvedimento entro il 30 aprile a 21 euro, cifra che copre anche la mancata dichiarazione degli interessi bancari. Per la mancata presentazione del quadro RW in Unico 2009 è possibile anche il ravvedimento fra il 1° maggio e il 30 settembre 2010 con sanzione ridotta ad un decimo (25 euro) anziché ad un dodicesimo.

Circa agli altri contribuenti soggetti all’obbligo del monitoraggio fiscale che intendano regolarizzare la propria posizione tramite l’istituto del ravvedimento operoso – in alternativa all’emersione delle attività detenute all’estero con lo scudo fiscale – occorre distinguere se tali soggetti abbiano o meno presentato, entro il 30 settembre 2009, la dichiarazione dei redditi relativamente all’anno d’imposta 2008.
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