Indicazioni del Notariato sulla clausola di consegna della documentazione energetica

Pubblicato il 15 marzo 2011 Il Consiglio nazionale del Notariato ha diffuso ieri, 14 marzo, le prime indicazioni operative relative alla norma di cui all'articolo 6, comma 2-ter del Decreto legislativo 192/2005, ai sensi della quale, nei contratti di compravendita, dovrà essere inserita un'apposita clausola con la quale l'acquirente darà atto di aver ricevuto dal venditore la documentazione sulla certificazione energetica degli edifici.

Innanzitutto i notai spiegano che tale disposizione, oltre che ai contratti di compravendita e locazione, dovrà essere applicata anche ai contratti assimilabili alla compravendita stessa quali la permuta, la vendita di eredità, di quota di eredita o di azienda. Vietata, in ogni caso, una “deroga consensuale” alla consegna di tale documentazione.

La nuova norma – si legge nella nota del Notariato – prevede, in linea di principio, che d'ora innanzi ogni fabbricato sia dotato di certificazione energetica e che l'acquirente abbia ricevuto detta documentazione. Viene sottolineato, tuttavia, come non sia ancora chiaro se ciò valga oltre che per gli immobili situati nelle regioni legiferanti anche in quelle che non hanno disciplinato la materia. Inoltre, nelle fattispecie nelle quali la disciplina regionale esclude l'obbligo di dotazione non può sussistere alcun obbligo di consegna e quindi la norma non trova applicazione.

Secondo i notai, in ogni caso, la validità del contratto non può essere pregiudicata dalla mancanza della clausola in questione.
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