Indicazioni INPS sull’esonero contributivo contenuto nel Decreto Agosto

Pubblicato il 21 settembre 2020

L’INPS, con circolare 18 settembre 2020, n. 105, fornisce indicazioni sull’articolo 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale prevede un esonero dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

Al beneficio potranno accedere tutti i datori di lavoro privati ad eccezione degli appartenenti al settore agricolo. L’Istituto rammenta che l’esonero potrà essere fruito dai datori di lavoro che non richiederanno i nuovi trattamenti di cassa integrazione o assegno ordinario ex articolo 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104. La ratio legis è, chiaramente, quella di trovare un regime alternativo ai trattamenti di integrazione salariale e incentivare i datori alla ripresa delle attività produttive.

L’ammontare dell’esonero fruibile dai datori di lavoro sarà di importo massimo pari al doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, escludendo i premi e contributi INAIL, e potrà essere fruito per un massimo di quattro mesi fino al 31 dicembre 2020. All’interno della circolare è presente una lista di contribuzioni che non saranno effettivamente oggetto di esonero.

La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:

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