Informativa prefettizia antimafia come atto endoprocedimentale

Pubblicato il 05 dicembre 2012 Con ordinanza n. 34 del 19 novembre 2012, il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, si è pronunciato con riferimento ad un regolamento di competenza ed alla richiesta di riforma di un’ordinanza cautelare emessa dal Tar della Sicilia, concernente l’informativa prefettizia antimafia.

La controversia sottoposta all’esame del Collegio amministrativo aveva ad oggetto il sostanziale diniego di autorizzazione al subappalto emesso da amministrazione pubblica avente sede nella Regione Piemonte, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa. In ordine a tale provvedimento erano stati, in particolare, prospettati problemi inerenti l’individuazione del Tribunale amministrativo regionale competente. La medesima controversia, infatti, faceva riferimento, come atto presupposto, all’informativa antimafia atipica emessa dalla Prefettura di Agrigento.

Detto ultimo provvedimento – precisano i giudici amministrativi - consiste in una “informativa supplementare atipica” priva di efficacia interdittiva automatica e volta, del pari espressamente, ad attivare “le valutazioni e le conseguenti determinazioni nell’esercizio dei poteri discrezionali”. Costituendo, quindi, atto endoprocedimentale, non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti “diretti”, doveva affermarsi la cognizione del Tribunale amministrativo competente rispetto al provvedimento principale.
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