Informazioni non finanziarie I controlli dei sindaci e dei revisori

Pubblicato il 13 giugno 2017

Assonime, con la circolare n. 13/2017 ha affrontato il tema degli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie e dei relativi cotrolli da parte di sindaci e revisori.

Si ricorda che il Dlgs n. 254/2016, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, ha previsto, in capo alle società qualificabili come "enti di interesse pubblico" di grandi dimensioni, l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Tali informazioni possono essere contenute nella relazione di gestione o in documenti separati. I soggetti responsabili della redazione e pubblicazione della dichiarazione sono gli amministratori. Su tali documenti è previsto il controllo del collegio sindacale e dei revisori contabili.

Le disposizioni del Dlgs n. 254/2016 si applicano con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Compiti di controllo del collegio sindacale

Assonime evidenzia come sui documenti contenenti le informazioni non finanziarie sia previsto il controllo sia da parte del collegio sindacale che da parte del revisore legale e come, per tali motivi, sia necessario prevedere norme di raccordo.

Lo scopo principale, infatti, è quello di evitare una duplicazione di controlli in capo a diversi soggetti. Per tali ragioni, secondo Assonime, occorre definire i compiti di controllo del collegio sindacale.

Secondo la circolare n. 13 del 12 giugno 2017, una soluzione potrebbe essere quella di ispirarsi alle regole della dottrina previste in materia di competenze contabili spettanti al collegio sindacale quando l’attività di revisione è affidata ad un revisore esterno.

Dato che al revisore spetta il compito di accertare l’avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria e di verificare la conformità del suo contenuto rispetto alle norme di riferimento e agli standard di rendicontazione utilizzati, queste forme di controllo non dovrebbero essere esercitate dal collegio sindacale.

Al collegio sindacale dovrebbe, invece, essere riservato un ruolo di vigilanza di tipo sintetico sui sistemi e sui processi, in cui sono compresi anche i sistemi e i processi di rendicontazione non finanziaria,

Dunque, il ruolo del collegio sindacale non è quello di verificare la correttezza della dichiarazione non finanziaria, ma quello diverso e più ampio del controllo del rispetto delle regole di corretta amministrazione.

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